Art. 3
In vigore dal 26 apr 2011
1. Per quanto riguarda le questioni classificate come «punti in sospeso» nell’allegato della STI, le condizioni da rispettare per la verifica dell’interoperabilità ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE sono le norme tecniche applicabili in uso nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto della presente decisione.
2. Entro sei mesi dalla notifica della presente decisione ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione:
a)
le norme tecniche applicabili di cui al paragrafo 1;
b)
la valutazione di conformità e le procedure di verifica da utilizzare per l’applicazione delle norme tecniche di cui al paragrafo 1;
c)
gli organismi designati per effettuare la valutazione di conformità e per espletare le procedure di verifica dei punti in sospeso di cui al paragrafo 1.
3. Per quanto riguarda le norme nazionali applicabili ai veicoli classificati per uso nazionale alla sezione 4.2.3.5.2.2, si applica anche il paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
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