Art. 2

In vigore dal 26 apr 2011
1.   La STI che figura nell’allegato si applica a tutto il materiale rotabile nuovo del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale definito nell’allegato I della direttiva 2008/57/CE. Il campo di applicazione tecnico e geografico della presente decisione figura alle sezioni 1.1 e 1.2 dell’allegato. La STI che figura nell’allegato si applica inoltre al materiale rotabile esistente quando è soggetto a rinnovo o miglioramento conformemente all’articolo 20 della direttiva 2008/57/CE. 2.   Fino al 1o giugno 2017, non vigerà l’obbligo di applicazione della presente STI per il seguente materiale rotabile: a) i progetti in avanzata fase di sviluppo, come indicato al punto 7.1.1.2.2 della STI che figura nell’allegato; b) i contratti in corso di esecuzione, come indicato al punto 7.1.1.2.3 della STI che figura nell’allegato; c) il materiale rotabile di un progetto esistente, come indicato al punto 7.1.1.2.4 della STI che figura nell’allegato.
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