Art. 8
In vigore dal 26 apr 2011
1. Per quanto riguarda le questioni classificate come «casi specifici» di cui al capitolo 7 della STI, le condizioni da rispettare per la verifica della interoperabilità ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE sono le norme tecniche applicabili nello Stato membro che autorizza la messa in servizio dei sottosistemi oggetto della presente decisione.
2. Entro sei mesi dalla notifica della presente decisione ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione:
a)
l’elenco delle norme tecniche di cui al paragrafo 1;
b)
la procedure di valutazione della conformità e di verifica da adottare in relazione all’applicazione delle norme tecniche di cui al paragrafo 1;
c)
gli organismi che nomina per espletare le procedure di valutazione della conformità e di verifica per i casi specifici di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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