Art. 7
In vigore dal 26 apr 2011
Conformemente all’, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2008/57/CE, il capitolo 7 della STI di cui in allegato definisce la strategia di migrazione verso un sottosistema «Infrastruttura» pienamente interoperabile. La migrazione deve essere attuata congiuntamente all’articolo 20 della direttiva summenzionata che specifica i principi dell’applicazione della STI ai progetti di rinnovo e ristrutturazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione dell’articolo 20 della direttiva summenzionata tre anni dopo l’entrata in vigore della presente decisione. La relazione è discussa in seno al comitato istituito ai sensi dell’articolo 29 della stessa direttiva e, ove opportuno, la STI di cui in allegato viene adattata.
Storico versioni
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