Art. 4

In vigore dal 26 apr 2011
1.   Gli Stati membri definiscono quali linee della rete di trasporto transeuropeo convenzionale («TEN-T») stabilite dalla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sono destinate a essere classificate quali linee fondamentali TEN o altre linee TEN in base alle categoria di cui alla sezione 4.2.1 della presente STI. Gli Stati membri notificano le informazioni in questione alla Commissione entro un anno dalla data di applicazione della presente decisione della Commissione. 2.   La Commissione, in collaborazione con l’Agenzia e con gli Stati membri, coordina la classificazione di cui al paragrafo 1, soprattutto per quanto riguarda gli attraversamenti delle frontiere e la coerenza con il piano di attuazione europeo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) di cui alla decisione 2009/561/CE della Commissione (5). 3.   La classificazione finale ottenuta dalla collaborazione è esaminata dal comitato istituito dalla direttiva 96/48/CE della Commissione (6) e, previa discussione, pubblicata dall’Agenzia. 4.   Gli Stati membri tengono conto della classificazione pubblicata dall’Agenzia al fine di stabilire il loro piano nazionale di migrazione.
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Art. 4 Decisione (UE) 2011/275 — Testo vigente | Portale Normativo