Art. 4
Protezione di informazioni classificate
In vigore dal 31 mar 2011
Protezione di informazioni classificate
1. Le ICUE sono protette conformemente alla presente decisione.
2. Il detentore di qualsiasi ICUE è responsabile della loro protezione conformemente alla presente decisione.
3. Quando gli Stati membri introducono informazioni classificate che recano un contrassegno di classifica di sicurezza nazionale nelle strutture o nelle reti dell'Unione europea, il Consiglio e l'SGC proteggono tali informazioni conformemente ai requisiti applicabili alle ICUE di livello equivalente come indicato nella tabella di equivalenza delle classifiche di sicurezza di cui all'appendice B.
4. Considerevoli quantitativi di ICUE o una compilazione di esse possono richiedere un livello di protezione corrispondente a una classifica più elevata.
Storico versioni
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