Art. 2

Definizione delle ICUE, delle classifiche e dei contrassegni di sicurezza

In vigore dal 31 mar 2011
Definizione delle ICUE, delle classifiche e dei contrassegni di sicurezza 1.   Per «informazioni classificate UE» (ICUE) si intende qualsiasi informazione o qualsiasi materiale designati da una classifica di sicurezza UE, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri. 2.   Le ICUE sono classificate ad uno dei seguenti livelli: a)   TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri; b)   SECRET UE/EU SECRET: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri; c)   CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri; d)   RESTREINT UE/EU RESTRICTED: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri. 3.   Le ICUE recano un contrassegno di classifica di sicurezza conformemente al paragrafo 2. Possono recare contrassegni supplementari intesi a designare il settore di attività cui si riferiscono, identificare l'originatore, limitare la distribuzione, restringere l'uso o indicare la divulgabilità.
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Definizione delle ICUE, delle classifiche e dei contrassegni di sicurezza (Art. 2 Decisione (UE) 2011/292) — Testo vigente | Portale Normativo