Art. 1
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
In vigore dal 31 mar 2011
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
1. La presente decisione stabilisce i principi fondamentali e le norme minime di sicurezza per proteggere le ICUE.
2. I principi fondamentali e le norme minime di sicurezza si applicano al Consiglio e all'SGC e sono rispettati dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali, affinché tutti possano avere la certezza che un livello equivalente di protezione è assicurato alle ICUE.
3. Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni che figurano nell'appendice A.
Storico versioni
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