Art. 5

Gestione del rischio di sicurezza

In vigore dal 31 mar 2011
Gestione del rischio di sicurezza 1.   Il rischio per le ICUE è gestito secondo una procedura. Tale procedura è volta a determinare i rischi noti per la sicurezza, a definire le misure di sicurezza per contenere tali rischi entro un livello accettabile conformemente ai principi fondamentali e alle norme minime contenuti nella presente decisione, e ad applicare tali misure secondo il concetto di difesa in profondità definito all'appendice A. L'efficacia di tali misure è valutata costantemente. 2.   Le misure di sicurezza per proteggere le ICUE nel corso del loro ciclo di vita sono commisurate in particolare alla rispettiva classifica di sicurezza, alla forma e al volume delle informazioni o dei materiali, all'ubicazione e alla costruzione delle strutture in cui sono conservate le ICUE e alla valutazione a livello locale della minaccia di attività dolose e/o criminali, compreso lo spionaggio, il sabotaggio e il terrorismo. 3.   I piani di emergenza tengono conto della necessità di proteggere le ICUE in situazioni di emergenza onde evitare l'accesso non autorizzato, la divulgazione o la perdita di integrità o di disponibilità. 4.   I piani di continuità operativa comprendono misure di prevenzione e recupero per minimizzare l'impatto di disfunzioni o incidenti gravi nel trattamento e nella conservazione delle ICUE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:292:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Gestione del rischio di sicurezza (Art. 5 Decisione (UE) 2011/292) — Testo vigente | Portale Normativo