Art. 3
In vigore dal 21 mar 2011
1. L’allegato indica i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’, paragrafo 1.
2. L’allegato riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se conosciuto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e il luogo di attività.
Storico versioni
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