Art. 1

In vigore dal 21 mar 2011
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate quali responsabili di distrazione di fondi pubblici egiziani e da persone fisiche o giuridiche, da entità o organismi ad essi associati, elencati nell’allegato. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, alle, o a beneficio delle, persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato. 3.   Alle condizioni che ritengono appropriate l’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche di cui all’elenco dell’allegato e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale custodia o gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati; o d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un’autorizzazione specifica. Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo. 4.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui al paragrafo 1, sono stati inseriti nell’elenco dell’allegato, o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche in questione saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una persona, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato; e d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo. 5.   Il paragrafo 1 non osta a che la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo inclusi nell’elenco effettuino il pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima della data dell’inclusione di tale persona, entità o organismo nell’elenco dell’allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona, entità o organismo di cui al paragrafo 1. 6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti relativi a detti conti; o b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi od obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure previste dai paragrafi 1 e 2, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle misure previste dal paragrafo 1.
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