Art. 4

In vigore dal 21 mar 2011
Per massimizzare l’impatto delle misure di cui all’, paragrafi 1 e 2, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste dalla presente decisione.
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Art. 4 Decisione (UE) 2011/172 — Testo vigente | Portale Normativo