Art. 3
In vigore dal 16 mar 2011
1. Per un periodo transitorio, fino al 30 aprile 2011, gli Stati membri accettano le partite di conigli e selvaggina di allevamento provenienti dall’Uruguay nonché le partite di prodotti a base di equini provenienti dall’Ucraina, purché l’importatore possa dimostrare che dette partite sono state certificate e spedite dall’Uruguay o dall’Ucraina nell’Unione prima del 15 marzo 2011 in conformità della decisione 2004/432/CE.
2. Per un periodo transitorio, fino al 25 marzo 2011, gli Stati membri accettano le partite di equidi da macello provenienti dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dalla Russia o dall’Ucraina purché l’importatore di detti animali possa dimostrare che sono stati certificati e spediti dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dalla Russia e dall’Ucraina nell’Unione prima del 15 marzo 2011 in conformità della decisione 2004/432/CE.
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