Art. 1

In vigore dal 16 mar 2011
I piani previsti dall’articolo 29 della direttiva 96/23/CE, presentati alla Commissione dai paesi terzi figuranti nella tabella di cui all’allegato, sono approvati per gli animali e i prodotti di origine animale destinati al consumo umano e indicati con una «X» in detta tabella.
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