Art. 2

In vigore dal 16 mar 2011
1.   I paesi terzi che utilizzano materie prime importate da altri paesi terzi che producono alimenti di origine animale approvati a norma della presente decisione oppure da Stati membri, a fini di esportazione nell’Unione europea e che non sono in grado di presentare un piano di monitoraggio dei residui equivalente a quello prescritto dall’articolo 7 della direttiva 96/23/CE per tali materie prime, aggiungono al loro piano la seguente dichiarazione: «L’autorità competente di [paese terzo] provvede affinché i prodotti di origine animale destinati al consumo umano esportati nell’Unione europea, segnatamente i prodotti fabbricati con materie prime importate in [paese terzo], provengano unicamente da stabilimenti autorizzati a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 e vengano predisposte procedure affidabili volte a garantire che le materie prime di origine animale utilizzate in tali prodotti alimentari provengano unicamente da Stati membri dell’Unione europea oppure dai paesi terzi che per la pertinente materia prima figurano nell’allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione, senza la restrizione nella nota di cui all’, paragrafo 2, di tale decisione». 2.   Nell’allegato della presente decisione la voce relativa a un paese terzo che esporta prodotti di origine animale destinati al consumo umano fabbricati unicamente con materie prime di origine animale ottenute da Stati membri dell’Unione o da paesi terzi che hanno presentato un piano a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE è integrata dalla seguente restrizione in una nota: «Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da altri paesi terzi autorizzati ad importare dette materie prime nell’Unione oppure da Stati membri a norma dell’».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:163(1):oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo