Art. 3

In vigore dal 7 mar 2011
1.   Nel Consiglio bilaterale di vigilanza, istituito a norma dell’ dell’accordo, l’Unione è rappresentata dalla Commissione europea assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea e accompagnata dalle autorità aeronautiche in rappresentanza degli Stati membri. 2.   Nel Consiglio di supervisione della certificazione di cui al paragrafo 2.1.1 dell’allegato 1 dell’accordo e nel Consiglio congiunto di coordinamento della manutenzione di cui al paragrafo 3.1.1 dell’allegato 2 dell’accordo l’Unione è rappresentata dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea assistita dalle autorità aeronautiche direttamente interessate dagli argomenti trattati in ciascuna riunione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:719:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo