Art. 4
In vigore dal 7 mar 2011
1. Previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che l’Unione deve adottare in seno al Consiglio bilaterale di vigilanza con riferimento ai seguenti argomenti:
a)
l’adozione o la modifica del regolamento interno del Consiglio bilaterale di vigilanza di cui all’, paragrafo B, dell’accordo;
b)
eventuali modifiche degli allegati dell’accordo a norma dell’articolo 19, paragrafo B, dell’accordo, che siano conformi ai pertinenti atti giuridici dell’Unione e non ne implichino la modifica.
2. Previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1, la Commissione può intraprendere una delle seguenti azioni:
a)
adottare misure di salvaguardia a norma dell’articolo 15, paragrafo B, dell’accordo;
b)
chiedere una consultazione a norma dell’articolo 17, paragrafo A, dell’accordo;
c)
sospendere l’accettazione di risultati e porre fine a detta sospensione a norma dell’articolo 18 dell’accordo.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce la posizione che l’Unione deve assumere in seno al Consiglio bilaterale di vigilanza con riferimento all’adozione di allegati supplementari, in conformità dell’, paragrafo C, punto 7, e dell’articolo 19, paragrafo C, dell’accordo.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e in conformità della disposizioni del trattato, decide in merito a qualsiasi altra modifica dell’accordo che non rientra nell’ambito di applicazione dei paragrafi 1 e 3, ivi inclusa la soppressione di singoli allegati, in conformità dell’articolo 19, paragrafo E, dell’accordo.
Storico versioni
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