Art. 3
In vigore dal 7 mar 2011
1. Nel Consiglio bilaterale di vigilanza, istituito a norma dell’ dell’accordo, l’Unione è rappresentata dalla Commissione europea assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea e accompagnata dalle autorità aeronautiche in rappresentanza degli Stati membri.
2. Nel Consiglio di supervisione della certificazione di cui al paragrafo 2.1.1 dell’allegato 1 dell’accordo e nel Consiglio congiunto di coordinamento della manutenzione di cui al paragrafo 3.1.1 dell’allegato 2 dell’accordo l’Unione è rappresentata dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea assistita dalle autorità aeronautiche direttamente interessate dagli argomenti trattati in ciascuna riunione.
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