Art. 4

In vigore dal 28 feb 2011
Ai fini delle modifiche degli allegati dell’accordo in virtù dell’articolo 29 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (4) ad approvare tali modifiche a nome dell’Unione.
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Art. 4 Decisione (UE) 2011/201 — Testo vigente | Portale Normativo