Art. 3
In vigore dal 28 feb 2011
Nel consiglio congiunto per l’attuazione e nel comitato congiunto di monitoraggio, istituiti a norma dell’articolo 19 dell’accordo, l’Unione è rappresentata da rappresentanti della Commissione.
Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del consiglio congiunto per l’attuazione e del comitato congiunto di monitoraggio in veste di membri della delegazione dell’Unione.
Storico versioni
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