Art. 2

In vigore dal 28 feb 2011
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica a norma dell’articolo 31 dell’accordo, onde vincolare l’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:201:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2011/201 — Testo vigente | Portale Normativo