Art. 6

In vigore dal 26 gen 2011
1)   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette le seguenti informazioni alla Commissione: a) l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro della disposizione di cui all’ e l’importo complessivo di tali aiuti ricevuti da ciascuno di loro; b) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione; d) i documenti attestanti l’ingiunzione trasmessa ai beneficiari per ottenere il rimborso degli aiuti. 2)   La Germania tiene informata la Commissione dello stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nell’ambito della disposizione di cui all’. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate circa l’importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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Art. 6 Decisione (UE) 2011/527 — Testo vigente | Portale Normativo