Art. 5

In vigore dal 26 gen 2011
1)   Il recupero degli aiuti concessi nel quadro della disposizione di cui all’ è immediato ed effettivo. 2)   La Germania garantisce l’esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
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Art. 5 Decisione (UE) 2011/527 — Testo vigente | Portale Normativo