Art. 4

In vigore dal 26 gen 2011
1)   La Germania sopprime la misura di aiuto di cui all’. 2)   La Germania procede al recupero presso i beneficiari degli aiuti incompatibili concessi nel quadro della misura di cui all’. 3)   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari fino alla data del recupero. 4)   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (57). 5)   A decorrere dalla notifica della presente decisione la Germania sospende tutti i pagamenti ancora da effettuare inerenti all’aiuto di cui all’.
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