Art. 3

In vigore dal 18 gen 2011
Il protocollo è applicato su base provvisoria dal 1o gennaio 2011 o da una data successiva concordata dall’Unione e dal Principato di Andorra, conformemente all’, paragrafo 3, dello stesso. La Commissione è autorizzata a concordare, a nome dell’Unione, tale data successiva per l’applicazione provvisoria del protocollo.
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Art. 3 Decisione (UE) 2011/90 — Testo vigente | Portale Normativo