Art. 5

In vigore dal 18 gen 2011
Al fine di assicurare l’efficace applicazione dell’articolo 12 decies, paragrafo 1, dell’accordo, la Commissione comunica al Principato di Andorra l’adozione di nuova normativa dell’Unione che costituisca un’evoluzione del diritto dell’Unione nel settore delle misure doganali di sicurezza di cui all’articolo 12 ter dell’accordo. La Commissione è autorizzata ad adottare le misure necessarie di cui all’articolo 12 duodecies dell’accordo per garantire l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza dell’Unione e del Principato di Andorra. Se, alla data dell’applicazione della pertinente normativa dell’Unione di cui al paragrafo 1, il Principato di Andorra non ha adottato le nuove disposizioni e se non è possibile applicarle in via provvisoria, l’applicazione del titolo II bis dell’accordo è sospesa in conformità dell’articolo 12 duodecies, paragrafo 2, dello stesso. La Commissione comunica al Principato di Andorra tale sospensione.
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Art. 5 Decisione (UE) 2011/90 — Testo vigente | Portale Normativo