Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 gen 2011
Il protocollo è applicato su base provvisoria dal 1o gennaio 2011 o da una data successiva concordata dall’Unione e dal Principato di Andorra, conformemente all’, paragrafo 3, dello stesso. La Commissione è autorizzata a concordare, a nome dell’Unione, tale data successiva per l’applicazione provvisoria del protocollo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:90(1):oj#art-3