Art. 3
In vigore dal 22 dic 2010
Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di beni di lusso alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali beni originari del territorio degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:800:oj#art-3