Art. 5

In vigore dal 22 dic 2010
1.   Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente: a) dalle persone ed entità indicate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, elencate nell’allegato I; b) dalle persone ed entità che non figurano nell’allegato I che sono responsabili dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate, elencate nell’allegato II; c) dalle persone ed entità che non figurano nell’allegato I o nell’allegato II che prestano servizi finanziari o trasferiscono da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con la partecipazione di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate, elencate nell’allegato III, sono congelati. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1. 3.   Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche: a) necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche, purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni, per le persone ed entità elencate nell'allegato I, l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica. 4.   Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche: a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato delle sanzioni e quest'ultimo abbia dato la sua approvazione per le persone ed entità elencate nell'allegato I; o b) oggetto di una garanzia o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale garanzia o della decisione, purché detta garanzia o decisione sia anteriore alla data in cui le persone o entità di cui al paragrafo 1 sono state indicate dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato delle sanzioni per le persone ed entità elencate nell'allegato I. 5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente al 14 ottobre 2006, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
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Art. 5 Decisione (UE) 2010/800 — Testo vigente | Portale Normativo