Art. 4

In vigore dal 22 dic 2010
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio: a) alle persone indicate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone, elencati nell’allegato I; b) alle persone che non figurano nell’allegato I che sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, elencate nell’allegato II; c) alle persone che non figurano nell’allegato I o nell’allegato II che prestano servizi finanziari o trasferiscono verso il, attraverso il e dal territorio degli Stati membri, o con la partecipazione di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, elencate nell’allegato III. 2.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi della UNSCR 1718 (2006) o della UNSCR 1874 (2009). 3.   Il paragrafo 1 non obbliga lo Stato membro a rifiutare ai propri cittadini l’ingresso nel suo territorio. 4.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i casi in cui lo Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente: a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici; c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia. 5.   Si considera applicabile il paragrafo 4 anche qualora lo Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 6.   Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui lo Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 4 o 5. 7.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1, lettere b) e c), allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella RPDC. 8.   Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 9.   Nei casi in cui lo Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate negli allegati I, II o III, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.
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Art. 4 Decisione (UE) 2010/800 — Testo vigente | Portale Normativo