Art. 12
In vigore dal 22 dic 2010
1. La presente decisione è riesaminata e, se necessario, modificata, in particolare per quanto attiene alle categorie di persone, entità o prodotti o ulteriori persone, entità o prodotti da includere nell’ambito delle misure restrittive ovvero alla luce delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza.
2. Le misure di cui all' sono riviste entro sei mesi dall'adozione della presente decisione.
3. Le misure di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’, paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all’, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:800:oj#art-12