Art. 8
Status del personale dell’EUPOL COPPS
In vigore dal 17 dic 2010
Status del personale dell’EUPOL COPPS
1. Ove richiesto, lo status del personale dell’EUPOL COPPS, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa EUPOL COPPS, è oggetto di un accordo da stipulare conformemente alla procedura di cui all’articolo 37 del trattato.
2. Lo Stato membro o l’istituzione dell’Unione che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste di indennizzo, presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano, connesse al distacco. Lo Stato membro o l’istituzione dell’Unione in questione è responsabile di eventuali azioni nei confronti della persona distaccata.
3. Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione/responsabile della polizia ed i singoli membri del personale.
Storico versioni
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