Art. 7

Personale dell’EUPOL COPPS

In vigore dal 17 dic 2010
Personale dell’EUPOL COPPS 1.   Il personale dell’EUPOL COPPS è adeguato per entità e competenza al mandato di cui all’ e alla struttura di cui all’. 2.   Il personale dell’EUPOL COPPS è costituito in primo luogo da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’Unione. Ogni Stato membro o istituzione dell’Unione sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e dalla zona di missione e le indennità diverse da quelle giornaliere nonché le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili. 3.   EUPOL COPPS assume cittadini degli Stati membri su base contrattuale, in funzione delle necessità, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. 4.   EUPOL COPPS assume altresì personale locale in funzione delle necessità. 5.   Se del caso, anche i paesi terzi possono distaccare personale presso la missione. Ogni paese terzo che distacca del personale sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona di missione. 6.   Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell’interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3).
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Personale dell’EUPOL COPPS (Art. 7 Decisione (UE) 2010/784) — Testo vigente | Portale Normativo