Art. 6

Capomissione

In vigore dal 17 dic 2010
Capomissione 1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni. 2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante dell’operazione civile, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai beni, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione. 3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione per la condotta efficace dell’EUPOL COPPS a livello di teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante dell’operazione civile. 4.   Il capomissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio della missione. A tal fine firma un contratto con la Commissione. 5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale o dall’istituzione dell’Unione interessata. 6.   Il capomissione rappresenta l’EUPOL COPPS nell’area delle operazioni e assicura un’adeguata visibilità della missione. 7.   Il capomissione assicura il coordinamento, se opportuno, con altri attori dell’Unione sul terreno. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall’RSUE.
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Capomissione (Art. 6 Decisione (UE) 2010/784) — Testo vigente | Portale Normativo