Art. 2

In vigore dal 7 dic 2010
1.   L’assistenza è gestita dalla Commissione in modo coerente con gli impegni assunti dall’Irlanda e con le raccomandazioni del Consiglio, in particolare le raccomandazioni rivolte all’Irlanda nel contesto dell’attuazione del suo programma nazionale di riforme e nel contesto dell’attuazione del patto di stabilità e crescita. 2.   La Commissione, in consultazione con la BCE, concorda con le autorità irlandesi le condizioni specifiche di politica economica cui subordinare il sostegno finanziario come previsto all’. Tali condizioni sono fissate nel memorandum d’intesa coerente con gli impegni e le raccomandazioni di cui al paragrafo 1 che sarà firmato dalla Commissione e dalle autorità irlandesi. Le condizioni finanziarie dell’assistenza sono specificate in dettaglio in un accordo sul prestito che sarà concluso con la Commissione. 3.   La Commissione, in consultazione con la BCE, verifica periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinata l’assistenza e riferisce al Comitato economico e finanziario prima del versamento di ciascuna rata. A tal scopo, le autorità irlandesi collaborano pienamente con la Commissione e la BCE e mettono tutte le informazioni necessarie a loro disposizione. La Commissione tiene informato il Comitato economico e finanziario in merito al possibile rifinanziamento dei prestiti o alla ristrutturazione delle condizioni finanziarie. 4.   L’Irlanda adotta e applica misure di risanamento supplementari al fine di garantire la stabilità macrofinanziaria, qualora esse risultassero necessarie durante l’applicazione del programma di sostegno. Le autorità irlandesi consultano la Commissione e la BCE prima di adottare tali misure.
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