Art. 1
In vigore dal 7 dic 2010
1. L’Unione mette a disposizione dell’Irlanda un prestito per un importo massimo di 22,5 miliardi di EUR, con una scadenza media massima di 7,5 anni.
2. Il sostegno finanziario copre un periodo di tre anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione.
3. La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore dell’Irlanda al massimo in tredici rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso, le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia raggiunta una volta che tutte le rate siano state erogate.
4. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito e del memorandum d’intesa. I pagamenti successivi dipendono da una valutazione trimestrale favorevole, effettuata dalla Commissione in consultazione con la BCE, del soddisfacimento da parte dell’Irlanda delle condizioni di politica economica generale definite dalla presente decisione e dal memorandum d’intesa.
5. L’Irlanda paga il costo effettivo del finanziamento dell’Unione per ogni tranche, più un margine di 292,5 punti base, il che risulta in condizioni simili a quelle del sostegno dell’FMI.
6. Inoltre, i costi di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 407/2010 sono a carico dell’Irlanda.
7. Se necessario a finanziare il prestito, è consentito l’uso prudente di swap sui tassi di interesse con controparti appartenenti alla classe di merito di credito più elevata.
8. La Commissione decide del volume e dell’erogazione delle rate successive. La Commissione decide del volume delle tranche.
Storico versioni
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