Art. 8

In vigore dal 1 dic 2010
Per la peste suina africana l’Unione concede un aiuto finanziario al Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spagna per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 2002/60/CE. L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro di ricerca per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 200 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011; nell’ambito di tale importo, non più di 40 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla peste suina africana.
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Art. 8 Decisione (UE) 2010/735 — Testo vigente | Portale Normativo