Art. 12
In vigore dal 1 dic 2010
Per l’influenza aviaria l’Unione concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA, ex CVL), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato VII della direttiva 2005/94/CE.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 385 850 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011; nell’ambito di tale importo, non più di 850 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico ristretto sull’influenza aviaria.
Storico versioni
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