Art. 5
In vigore dal 1 dic 2010
Per le malattie dei molluschi bivalvi l’Unione concede un aiuto finanziario all’IFREMER, La Tremblade, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato VI della direttiva 2006/88/CE.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 130 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011.
Storico versioni
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