Art. 2

In vigore dal 1 dic 2010
Per la malattia di Newcastle l’Unione concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA, ex CVL), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 92/66/CEE. L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 90 850 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011; nell’ambito di tale importo, non più di 850 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico ristretto sulla malattia di Newcastle.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:735:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo