Art. 7
In vigore dal 30 nov 2010
Gli uccelli da compagnia per i quali il certificato veterinario e la dichiarazione del proprietario sono stati rilasciati conformemente alla decisione 2007/25/CE, prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, possono continuare ad essere introdotti nell’Unione per un periodo di transizione che termina il 31 marzo 2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:734:oj#art-7