Art. 2

In vigore dal 30 nov 2010
La decisione 2005/734/CE è così modificata: (1) all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri riesaminano periodicamente le misure adottate in forza del paragrafo 1, tenuto conto anche dei programmi di sorveglianza condotti a norma della decisione 2005/94/CE (*1), , così da adeguarsi al cambiamento della situazione epidemiologica e ornitologica nelle zone del loro territorio da essi riconosciute particolarmente a rischio di introduzione dell’influenza aviaria. (*1)   GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.» " (2) All’articolo 2 bis, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) l’uso di volatili degli ordini Anseriformes e Charadriiformes come richiami (“uccelli da richiamo”).» (3) All’articolo 2 ter, paragrafo 1, la lettera d) è modificata come segue: a) la frase introduttiva e il punto i) sono sostituiti dal testo seguente: «d) l’uso di uccelli da richiamo: i) da parte dei detentori di uccelli da richiamo iscritti in registri tenuti dall’autorità competente. L’uso è consentito, sotto la stretta sorveglianza dell’autorità competente, per attirare i volatili selvatici ai fini del campionamento nel quadro dei programmi di indagine degli Stati membri sull’influenza aviaria, progetti di ricerca, studi ornitologici o altre attività approvate dall’autorità competente; oppure»; b) al punto ii), il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— la registrazione e la comunicazione dello stato sanitario degli uccelli da richiamo nonché i test di laboratorio per l’influenza aviaria nel caso di morte di questi uccelli e alla fine del periodo d’uso nelle zone riconosciute particolarmente a rischio di introduzione dell’influenza aviaria,». (4) All’, la data «31 dicembre 2010» è sostituita da «30 giugno 2012».
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Art. 2 Decisione (UE) 2010/734 — Testo vigente | Portale Normativo