Art. 2
In vigore dal 30 nov 2010
La decisione 2005/734/CE è così modificata:
(1)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri riesaminano periodicamente le misure adottate in forza del paragrafo 1, tenuto conto anche dei programmi di sorveglianza condotti a norma della decisione 2005/94/CE (*1), , così da adeguarsi al cambiamento della situazione epidemiologica e ornitologica nelle zone del loro territorio da essi riconosciute particolarmente a rischio di introduzione dell’influenza aviaria.
(*1)
GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.»
"
(2)
All’articolo 2 bis, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
l’uso di volatili degli ordini Anseriformes e Charadriiformes come richiami (“uccelli da richiamo”).»
(3)
All’articolo 2 ter, paragrafo 1, la lettera d) è modificata come segue:
a)
la frase introduttiva e il punto i) sono sostituiti dal testo seguente:
«d)
l’uso di uccelli da richiamo:
i)
da parte dei detentori di uccelli da richiamo iscritti in registri tenuti dall’autorità competente. L’uso è consentito, sotto la stretta sorveglianza dell’autorità competente, per attirare i volatili selvatici ai fini del campionamento nel quadro dei programmi di indagine degli Stati membri sull’influenza aviaria, progetti di ricerca, studi ornitologici o altre attività approvate dall’autorità competente; oppure»;
b)
al punto ii), il terzo trattino è sostituito dal seguente:
«—
la registrazione e la comunicazione dello stato sanitario degli uccelli da richiamo nonché i test di laboratorio per l’influenza aviaria nel caso di morte di questi uccelli e alla fine del periodo d’uso nelle zone riconosciute particolarmente a rischio di introduzione dell’influenza aviaria,».
(4)
All’, la data «31 dicembre 2010» è sostituita da «30 giugno 2012».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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