Art. 4
In vigore dal 30 nov 2010
La decisione 2007/25/CE è così modificata:
(1)
all’, paragrafo 1, la lettera b) è modificata come segue:
a)
il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
prima dell’esportazione, siano stati isolati per 30 giorni nel luogo di partenza in un paese terzo elencato nell’allegato I, parte 1, o nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (*2), o
(*2)
GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.»;"
b)
il punto iv) è sostituito dal seguente:
«iv)
prima dell’esportazione, siano stati isolati per almeno 10 giorni e siano stati sottoposti a una prova per individuare l’antigene o il genoma H5N1 dell’influenza aviaria come previsto al capitolo sull’influenza aviaria del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell’OIE regolarmente aggiornato, effettuato su un campione prelevato non prima del terzo giorno d’isolamento.»
(2)
All’, la data «31 dicembre 2010» è sostituita da «30 giugno 2012».
(3)
Gli allegati II e III sono sostituiti dall’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2010:734:oj#art-4