Art. 2
Distribuzione provvisoria del reddito BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione e di quello derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari
In vigore dal 25 nov 2010
Distribuzione provvisoria del reddito BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione e di quello derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari
1. Il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione e quello derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari sono dovuti per intero alle BCN nello stesso esercizio finanziario in cui maturano e sono distribuiti alle stesse in proporzione delle rispettive quote versate del capitale sottoscritto della BCE.
2. La BCE distribuisce alle BCN il reddito derivante dalle banconote in euro che essa ha maturato nel corso di ciascun esercizio finanziario il secondo giorno lavorativo dell’esercizio successivo.
3. La BCE distribuisce alle BCN il reddito derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari che essa ha maturato nel corso di ciascun esercizio finanziario l’ultimo giorno lavorativo del mese di gennaio dell’esercizio successivo.
4. L’ammontare del reddito della BCE derivante dalle banconote in circolazione può essere ridotto, con decisione del Consiglio direttivo della BCE adottata in conformità dello Statuto, quanto alle spese affrontate dalla BCE in relazione all’emissione ed alla gestione operativa delle banconote in euro.
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