Art. 1

Definizioni

In vigore dal 25 nov 2010
Definizioni Ai fini della presente decisione: a) per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro; b) per «saldi interni all’Eurosistema derivanti dalle banconote in euro in circolazione» si intendono i crediti e i debiti tra una BCN e la BCE e tra una BCN e altre BCN, risultanti dell’applicazione dell’ della decisione BCE/2010/29; c) per «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione» si intende il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri saldi creditizi interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, quale risultato dell’applicazione dell’ della decisione BCE/2010/23; d) per «reddito della BCE derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari» si intende il reddito netto che deriva dai titoli acquistati dalla BCE ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari in conformità alla decisione BCE/2010/5.
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