Art. 3

Deroga all’articolo 2

In vigore dal 25 nov 2010
Deroga all’ In deroga all’: 1) il Consiglio direttivo decide prima della fine dell’esercizio finanziario se il reddito della BCE derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari, nonché, se necessario, il reddito della BCE derivante dalle banconote in circolazione debbano essere trattenuti, interamente o parzialmente, in maniera tale da assicurare che l’ammontare del reddito distribuito non ecceda il profitto netto della BCE relativo a tale esercizio. Tali decisioni sono adottate qualora, sulla base di una stima motivata elaborata dal Comitato esecutivo, il Consiglio direttivo preveda che la BCE possa subire una perdita complessiva annuale ovvero conseguire un profitto netto annuale inferiore al previsto ammontare di reddito derivante dalle banconote in euro in circolazione e al previsto ammontare del reddito derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari; 2) prima della fine dell’esercizio finanziario, il Consiglio direttivo può decidere di trasferire in un accantonamento per i rischi di cambio, del tasso di interesse e del prezzo dell’oro, interamente o parzialmente, il reddito della BCE derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari e, laddove necessario, il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione.
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