Art. 7

Accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito, e di prezzo dell’oro

In vigore dal 11 nov 2010
Accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito, e di prezzo dell’oro Tenuta in debita considerazione la natura delle attività della BCE, il consiglio direttivo può costituire nello stato patrimoniale della BCE un accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell’oro. Il consiglio direttivo decide sull’ammontare e sull’utilizzo dell’accantonamento in base ad una stima motivata dell’esposizione al rischio della BCE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:65(1):oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito, e di prezzo dell’oro (Art. 7 Decisione (UE) 2010/21) — Testo vigente | Portale Normativo