Art. 7
Accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito, e di prezzo dell’oro
In vigore dal 11 nov 2010
Accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito, e di prezzo dell’oro
Tenuta in debita considerazione la natura delle attività della BCE, il consiglio direttivo può costituire nello stato patrimoniale della BCE un accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell’oro. Il consiglio direttivo decide sull’ammontare e sull’utilizzo dell’accantonamento in base ad una stima motivata dell’esposizione al rischio della BCE.
Storico versioni
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