Art. 8

Regole di valutazione dello stato patrimoniale

In vigore dal 11 nov 2010
Regole di valutazione dello stato patrimoniale 1.   Se non specificato altrimenti nell’allegato I, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono utilizzati i tassi di cambio correnti e i prezzi di mercato. 2.   La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti denominati in valuta estera, di titoli diversi da quelli classificati come detenuti fino a scadenza e titoli non negoziabili così come strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori bilancio, è effettuata a fine esercizio ai tassi e prezzi medi di mercato. 3.   Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì è contabilizzata un’unica differenza da rivalutazione dell’oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro, derivante dal cambio euro/dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestrale. La rivalutazione è effettuata distintamente per ogni singola valuta per le posizioni in valuta estera, comprese le operazioni in bilancio e fuori bilancio. Ai fini del presente articolo, la quota detenuta di DSP, ivi incluse le disponibilità indicate in valute estere comprese nel paniere dei DSP, sono trattate come una disponibilità unica. Per i titoli, la rivalutazione è effettuata distintamente per ogni singolo codice, vale a dire con lo stesso numero/tipo ISIN. I titoli detenuti a fini di politica monetaria o ricompresi alle voci «Altre attività finanziarie» o «Varie» sono trattati come disponibilità separate. 4.   I titoli classificati come detenuti fino a scadenza sono trattati come disponibilità separate, valutati al costo ammortizzato e soggetti a riduzione di valore. Il medesimo trattamento si applica ai titoli non negoziabili. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza possono essere venduti prima della loro scadenza in ciascuna delle seguenti circostanze: a) se la quantità venduta è considerata non significativa rispetto all’ammontare totale del portafoglio titoli detenuto fino a scadenza; b) se i titoli sono venduti durante il mese della data di scadenza; c) in circostanze eccezionali, quali un deterioramento significativo della credibilità dell’emittente, o in seguito ad una decisione esplicita di politica monetaria del consiglio direttivo.
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Regole di valutazione dello stato patrimoniale (Art. 8 Decisione (UE) 2010/21) — Testo vigente | Portale Normativo