Art. 8
Tasso di conversione applicabile alle spese
In vigore dal 5 nov 2010
Tasso di conversione applicabile alle spese
Le spese effettuate in una valuta diversa dall’euro sono convertite in euro dallo Stato membro interessato sulla base dell’ultimo tasso di cambio stabilito dalla Banca centrale europea prima del primo giorno del mese nel corso del quale la domanda è presentata da questo Stato membro.
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